giovedì 8 aprile 2010

Sono Diventati pazzi: D.L. 1720 !!!

Se ho ben capito ieri è stato approvato il decreto legge 1720 che introduce nuove modifiche del codice della strada, solamente per i motociclisti, e ne siamo certi rivoluzionerà il modo di vivere di molti di noi e di chiunque utilizzi una moto o scooter.
Il disegno di legge prevede ora non solo l'utilizzo obbligatorio di un casco omologato (un integrale nella pratica per ogni motoveicolo - anche la vespa 125), ma di essere "agghindati" con un abbigliamento tecnico omologato, come
guanti, giubbotto e paraschiena... ci OBBLIGHERANNO ad uscire vestiti manco Valentino Rossi a Sepang!!!
Non mi ci vedo con la Thruxton in tuta, integrale, saponette e stivale tecnico....o il caro Baster in sella al suo Pan vestito come pronto per le qualifiche x la SBK.
Per le strade extraurbane non si discute, ma per l'uso cittadino proprio non ci siamo..

Questo è il comma della legge incriminato:
Art. 171 - (Dotazione di sicurezza per la conduzione di veicoli a due ruote)

1. Durante la marcia, ai conducenti, e agli eventuali passeggeri, di
ciclomotori e motoveicoli è fatto obbligo di indossare indumenti e di tenere
regolarmente allacciato un casco protettivo di tipo omologato, in conformità
con i regolamenti emanati dall'ufficio europeo per le Nazioni Unite -
Commissione economica per l'Europa e con la normativa comunitaria.

2. Ai fini di cui al comma 1:
a) per i veicoli fino a 11 Kw è obbligatorio l'utilizzo del casco integrale;
(NDR: la vespa, lo zip, e tutti gli scooter da città)
b) per i veicoli da 11 Kw a 25 Kw è obbligatorio l'utilizzo di un casco
integrale, di guanti per la protezione delle mani, e di giacca tecnica con
protezioni per spalle e gomiti;
c) per i veicoli da 25 Kw a 52 Kw è obbligatorio l'utilizzo di un casco
integrale, di guanti per la protezione delle mani, e di giacca tecnica con
paraschiena integrale e con protezioni per spalle e gomiti;
d) per i veicoli oltre 52 kw è obbligatorio l'utilizzo di un casco
integrale, di guanti per la protezione delle mani e di una tuta tecnica o di
una giacca tecnica con paraschiena integrale e con protezioni per spalle e
gomiti e di pantaloni tecnici con protezioni per fianchi e ginocchia.

3. Sono esenti dagli obblighi di cui al comma 2, i conducenti e i
passeggeri:
a) di ciclomotori e motoveicoli a tre o quattro ruote dotati di carrozzeria
chiusa;
b) di ciclomotori e motoveicoli a due o a tre ruote dotati di cellula di
sicurezza a prova di crash, nonché di sistemi di ritenuta e di dispositivi
atti a garantire l'utilizzo del veicolo in condizioni di sicurezza, secondo
le disposizioni del regolamento.

4. Chiunque viola le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 74 a euro 299.
Quando il mancato uso degli indumenti e del casco riguarda un minore
trasportato, della violazione risponde il conducente.

5. Chiunque importa o produce per la commercializzazione sul territorio
nazionale e chi commercializza indumenti e caschi protettivi per motocicli,
motocarrozzette o ciclomotori di tipo non omologato è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 779 a euro 3.119.

6. Gli indumenti e i caschi di cui al comma 5, ancorché utilizzati, sono
soggetti al sequestro ed alla relativa confisca, ai sensi delle norme di cui
al capo I, sezione II, del titolo VI


2 commenti:

f r o s t y ha detto...

ma è proprio vero???
pensavo a un pesce d'aprile!!!

Merda, io mi compro uno scarabeo 50, lo trucco alla morte e vado con quello.
L'integrale non mi piace e le protezioni le voglio mettere quando pare a me...

maledetti.

Enrico ha detto...

Pare che sia tutta una cazzata all'italiana, tranquilli... non se ne farà di niente.

Oltretutto è meraviglioso che sia obbligatorio tutto l'abbigliamento e poi si possa guidare anche in ciabatte... :-)))